D. l gs. 33/2013 art, 5 c. 1 e L. 241/1990 art. 2 c. 9-bis [...]
D. l gs. 33/2013 art, 5 c. 1 e L. 241/1990 art. 2 c. 9-bis Accesso civico: per dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013)
Come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione. La competenza a provvedere su tale tipologia di istanza è attribuita dalla legge al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale, coincidendo con il Segretario Generale, rappresenta, nell'Ente, l'unico soggetto che ricopre l'incarico amministrativo di vertice, alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia.